Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973) è una misura cautelare con la quale viene vietato l’utilizzo di beni mobili (per esempio, un’automobile) con la trascrizione del provvedimento presso il Pubblico registro automobilistico (PRA).

Prima dell’iscrizione dello stesso il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo avviso l’interessato è invitato a mettersi in regola entro 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PREAVVISO e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà senza ulteriore comunicazione all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il veicolo può essere anche più di uno.

Il preavviso di fermo amministrativo può essere annullato e il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata.

È possibile chiedere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo qualora il proprietario del bene riesca a dimostrare di essere esercente di una professione o titolare di un’attività imprenditoriale e che l’utilizzo del veicolo in questione è inerente e funzionale all’esercizio di tale attività/professione. Deve essere dimostrato che il veicolo è indispensabile per l’esercizio di tale attività (ovvero senza tale bene l’attività non può essere esercitata) e che lo stesso sia rilevante ai fini del conseguimento dei ricavi derivanti da tale attività.

(scarica il modulo: istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo strumentale).

Per i casi in cui il veicolo è destinato all’utilizzo da parte di una persona disabile o al trasporto della stessa è possibile richiedere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo, nonché la cancellazione di un eventuale fermo iscritto mediante presentazione della seguente domanda: istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo / cancellazione iscrizione fermo amministrativo sui veicoli ad uso di persone diversamente abili

All’istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a dimostrare l’uso da parte di persone diversamente abili come ad esempio il libretto/la carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile, e/o la fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992, e/o il fronte del contrassegno auto “Parcheggio per disabili” rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità.

In caso di mancato pagamento

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia pagato le somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Conseguenze del fermo amministrativo

A seguito del fermo amministrativo:

  • il veicolo sottoposto al fermo non potrà circolare;
  • chiunque circoli con tale veicolo sarà soggetto alla sanzione amministrativa di pagamento stabilita dall’art. 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992;
  • la Compagnia di Assicurazione in caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, a norma delle condizioni contrattuali può far valere il diritto di rivalsa sull’Assicurato.

In caso di iscrizione del fermo amministrativo e successiva rateizzazione dei debiti per i quali il fermo è stato iscritto, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può chiedere ad Alto Adige Riscossioni Spa la sospensione del provvedimento di fermo, per poter circolare con il veicolo interessato.

A tal fine è necessario presentare apposita domanda alla società e allegare la quietanza dell’avvenuto pagamento della rata in questione (scarica il modulo istanza di sospensione del fermo a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateizzazione). Verificato il pagamento della prima rata sarà annotata la sospensione al Pubblico Registro Automobilistico e verrà trasmesso all’interessato il provvedimento di sospensione concesso. La sospensione verrà rimossa e non sarà più possibile circolare con il veicolo interessato in caso di mancato rispetto delle scadenze del piano rateale e conseguente decadenza del provvedimento di rateazione.

Nel caso in cui per i debiti per i quali è stato iscritto il fermo amministrativo sia stata attivata anche una procedura di pignoramento presso terzi e il terzo abbia già dato avvio a regolari versamenti, in favore di Alto Adige Riscossioni Spa, delle somme pignorate, il debitore può chiedere alla società la sospensione del fermo, senza necessariamente chiedere una rateazione dei relativi debiti e pagare la prima rata.

A tal fine è sufficiente presentare alla società l’apposita domanda (scarica il modulo istanza di sospensione del fermo).

La sospensione del fermo verrà rimossa e non sarà più possibile circolare con il veicolo interessato, qualora la procedura di pignoramento presso terzi venga revocata per licenziamento o per altri motivi.

Il fermo verrà cancellato nel momento in cui tutti i debiti per i quali il fermo è stato iscritto saranno interamente saldati.

 

Come ottenere la revoca definitiva del fermo

La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver pagato integralmente il debito. Alto Adige Riscossioni Spa, verificato il pagamento complessivo del debito, provvederà ad annotare il provvedimento di cancellazione del fermo amministrativo in modalità telematica nel Pubblico Registro Automobilistico, senza ulteriore comunicazione all’interessato.

Modalità di trasmissione delle istanze alla Società

IMPRESE e PROFESSIONISTI possono presentare la documentazione (p.e. istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo, istanza di sospensione ecc.) esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo se.aar.bz@legalmail.it.

Le PERSONE FISICHE ed altri soggetti (ENTI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, CONDOMINI ecc.) possono presentare la documentazione in diversi modi:

  • con e-mail all’indirizzo: riscossionecoattiva@altoadigeriscossioni.it;
  • se è titolare di una casella PEC, all’indirizzo PEC se.aar.bz@legalmail.it;
  • per posta ordinaria (in questo caso la data di presentazione della domanda coincide con la data del protocollo d'entrata in Società) o con raccomandata;
  • di persona, previo appuntamento, presso la sede di Alto Adige Riscossioni Spa a Bolzano, Via Macello 53/b, 3°piano.

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